Barbara Tronchi ingegnere

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L'obbligo previsto dal nuovo comma 2-ter si applica - come citato - «solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater»:

- immobili costruiti o radicalmente ristrutturati in base a un titolo richiesto successivamente all'8 ottobre 2005;

- immobili oggetto di trasferimento a titolo oneroso (in particolare ove tale trasferimento sia avvenuto: per «gli edifici di superficie utile superiore a 1.000 metri quadri», dopo il 1° luglio 2007; per «gli edifici di superficie utile fino a 1.000 metri quadri», dopo il 1° luglio 2008; per le «singole unità immobiliari», dopo il 1° luglio 2009);

- immobili per i quali sono stati richiesti, a partire dal 1° luglio 2007, «incentivi» e «agevolazioni di qualsiasi natura», che siano «finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche» degli stessi cespiti o dei loro impianti;

- immobili pubblici, allorché si stipulino o rinnovino, a partire dal 1° luglio 2007, contratti relativi alla «gestione» dei loro «impianti termici o di climatizzazione».

Non sono state previste sanzioni in caso di violazione della nuova norma.


Fonte nextville.it
Obbligo di certificazione energetica: locazioni interessate, sanzioni
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