Barbara Tronchi ingegnere

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L’obbligo di allegare l’Attestato di Certificazione Energetica ai contratti di compravendita e di locazione (nuovi o rinnovati) è in vigore dal 1 luglio 2009 per i primi e dal 1 luglio 2010 per i secondi. Ma è col Dlgs n. 28 del 2011, entrato in vigore lo scorso 29 marzo, che viene recepita la direttiva 2009/28/CE e introdotte rilevanti novità in merito alla certificazione energetica degli edifici.

Il Dlgs 28/2011 inserisce all'art. 6 del Dlgs. 192/2005 due nuovi commi, il 2-ter e il 2-quater:
il primo dispone che:
«Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis , 1-ter e 1-quater».   (Vedi "Locazioni interessate")
il 2-quater stabilisce che: «Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica».

Nel caso manchi la clausola, il contratto NON è nullo perché scopo della normativa è che l’acquirente riceva una adeguata informazione e la relativa documentazione.

Da notare che la nuova norma riguarda la disciplina dei contratti e quindi è materia di ordinamento civile sulla quale è lo Stato ad avere competenza esclusiva. Quindi, non essendovi ancora decisioni o interpretazioni in merito, le disposizioni di cui al nuovo comma 2-ter prevalgono sulla normativa regionale. È in ogni caso consigliabile consultare con attenzione la legislazione regionale.

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Fonte nextville.it
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